All'articolo, è aggiunto il seguente comma:
8-bis. In relazione allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, le aziende sanitarie e sociosanitarie, in deroga all'articolo 5 comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, retribuiscono gli incarichi attribuiti a soggetti collocati in quiescenza successivamente alla data dell'incarico, per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di collocamento in quiescenza. Conseguentemente non è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l'incarico è retribuito.