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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.155.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
4.155.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Nelle more della definizione dell'ordinamento didattico della formazione in osteopatia e dell'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'individuazione dei criteri di valutazione dell'esperienza professionale e dei criteri per il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli pregressi alla laurea universitaria in osteopatia, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e fino all'istituzione del relativo albo professionale, è istituito presso ciascun Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, un elenco speciale degli Osteopati a cui è obbligatorio iscriversi entro il 31 dicembre 2021 per l'esercizio della relativa attività.
  8-ter. All'elenco di cui al comma 8-bis possono iscriversi coloro che dimostrano di essere in possesso di un titolo di osteopata e di aver svolto l'attività lavorativa in regime libero professionale per almeno 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 10 anni alla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  8-quater. Successivamente all'istituzione dell'albo professionale degli Osteopati, gli osteopati iscritti negli elenchi speciali, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 e successive modifiche ed integrazioni transitano nell'albo professionale.