Sostituire il comma 5 con i seguenti:
5. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 le parole: «lettere d) ed e), e all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «lettera e) si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022».
5-bis. La proroga di cui al precedente comma 5, relativa all'uso di animali nelle procedure per le ricerche sulle sostanze d'abuso di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, non si applica alla ricerca su stimolanti e allucinogeni nonché sull'etanolo e nicotina.