Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari nonché di conseguire risparmi di spesa, all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:
«4-ter. A fine di regolare l'attività professionale dei massofisioterapisti, di cui alla legge 19 maggio 1971 n. 403, fatti salvi quanti già iscritti ai sensi del decreto 9 agosto 2019 del Ministero della salute, è prevista altresì l'iscrizione, nello specifico elenco speciale ad esaurimento, per quanti in possesso del titolo di massofisioterapista dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2021, sulla base di corsi attivati entro il 31 dicembre 2018; l'iscrizione, da effettuarsi entro il 30 giugno 2022, avviene con riserva e a seguito della prova del compimento dei trentasei mesi, anche non continuativi, di attività negli ultimi dieci anni comunque da maturarsi entro il 30 giugno 2025, diviene definitiva. Per effetto di quanto previsto all'articolo 1, comma 542, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tutti i nuovi corsi per massofisioterapisti, comunque denominati, sono soppressi ad ogni effetto dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
3-ter. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari nonché di conseguire risparmi di spesa, all'articolo 9 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. La figura del massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 è abrogata.
1-ter. I titoli di Massaggiatore e capo bagnino, ottenuti in Corsi autorizzati dalle Regioni, o in via di ottenimento con corsi attivati prima del 31 dicembre 2020, assumono la denominazione e le attività dell'operatore termale di cui all'articolo 9, comma 1, della presente legge».