Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-novies, secondo periodo, le parole: «della legge regionale» sono sostituite dalle seguenti: «della presente legge.»;
b) al comma 4-duodecies, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per l'anno 2020 e per l'anno 2021 il credito d'imposta di cui al precedente periodo è attribuito, alle medesime condizioni, anche nell'ambito delle attività istituzionali esercitate in regime d'impresa, fermo restando il limite massimo di 5 milioni di euro annui per il 2020 e di 10 milioni di euro annuo per il 2021.».