Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. A causa dell'emergenza COVID e della necessità di disporre di maggiore personale sanitario, fino al 31 dicembre 2023, i divieti di cui all'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135 non si applicano al personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale se la persona incaricata, pur essendo stata collocata a riposo, non percepisca il trattamento di quiescenza e il contratto preveda la cessazione dell'incarico nel momento in cui sia stata presentata la domanda di pensione.