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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.05.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
4.05.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Credito d'imposta per la ricerca biomedica)

  1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere sul panorama europeo, è istituito a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, un credito d'imposta pari al 17 per cento delle spese sostenute da Università, Enti pubblici di Ricerca, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e Enti di Ricerca privati senza finalità di lucro per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alla ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie.
  2. Al credito d'imposta di cui al comma 1 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute, emanato ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le spese ammissibili al credito d'imposta, le disposizioni applicative necessarie, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, nonché il limite del contributo spettante ad ogni beneficiario del credito di cui al comma 1.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede quanto a 70 milioni di euro per il 2021 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto ad euro 30 milioni per il 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma: «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.