Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. All'articolo 63, comma 1, numero 1), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «33 per cento» e le parole: «dieci per cento» sono sostituite dalle seguenti parole: «venti per cento».