Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. All'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole: «entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza dell'epidemia da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021»;
b) il comma 8-bis è sostituito dal seguente:
«8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni in quanto compatibili. Agli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si applicano esclusivamente i commi 2 e 7.».