Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea, la misura di cui all'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogata all'anno 2027 alle medesime condizioni di cui all'articolo 1, comma 547 della citata legge n. 160 del 2019.