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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.83.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
3.83.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto e al sesto esercizio immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.».

ident. 3.273.3.199.3.68.3.82.