Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Per gli esercizi 2020 e 2021, le imprese ubicate nei territori terremotati di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la cui attività ha maggiormente risentito la crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria da COVID-19, sono escluse dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.