Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.