Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Per le imprese colpite dall'emergenza COVID-19 che hanno sede nel territorio dei comuni già fortemente penalizzati da calamità naturali occorse in data successiva al 1° gennaio 2015, le disposizioni degli articoli 1, 1-bis 1 e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si applicano fino 31 dicembre 2021. L'importo del prestito assistito da garanzia di cui ai commi 1 e 1-bis, dell'articolo 1, e comma 1 dell'articolo 13, del medesimo decreto n. 23 del 2020, deve essere calcolato sulla base del maggiore degli importi tra i valori relativi all'anno fiscale precedente la calamità e all'anno fiscale 2019.