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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.70.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
3.70.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. I termini per i pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra la data del 15 novembre e il 31 dicembre 2020 effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono prorogati di sessanta giorni, senza applicazione di sanzioni ed interessi. La proroga di cui al primo periodo si applica, su istanza di parte ed esclusivamente laddove il pagamento comporti gravi difficoltà di carattere economico, in favore del titolare del conto di debito che rientri tra i soggetti individuati dall'articolo 61, comma 2, lettera o), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché tra i soggetti indicati dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, ovvero tra quelli indicati dal comma 3 del medesimo articolo 18. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono individuate le modalità applicative del presente comma.