Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. I procedimenti sanzionatori dell'Autorità nazionale anticorruzione, avviati ai sensi dell'articolo 213, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel corso del 2020 e 2021, per rifiuto o omissione delle informazioni e dei documenti richiesti nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, di cui all'articolo 213, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono interrotti sino alla data del 31 dicembre 2021.
2-ter. I responsabili del procedimento e i responsabili dell'anagrafe per la stazione appaltante, a carico dei quali sono stati avviati i procedimenti sanzionatori di cui al precedente comma 1, hanno l'obbligo, entro la data del 31 dicembre 2021, di effettuare le necessarie verifiche e provvedere alla compilazione, tramite il sistema informatico, delle schede informative incomplete relative alle fasi dell'appalto secondo le specifiche modalità indicate nei comunicati del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.