Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio, in caso di finanziamenti statali in conto capitale, sono autorizzati per l'anno 2021 ad iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti e gli interventi di spesa, mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'allegato 4.2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.