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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.62.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
3.62.

  Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

  11-bis. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, , dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: «Limitatamente al periodo d'imposta 2020» aggiungere le seguenti: «e 2021».
  11-ter. All'onere derivante dal comma 11-bis, quantificato in 12,2 milioni di euro per il 2021 e in 1,1 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.