Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 125-bis è abrogato;
b) ai commi 125-ter, 125-quater e 125-quinquies le parole: «ai commi 125 e 125-bis» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 125».