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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.49.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
3.49.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

  11-bis. All'articolo 1, comma 652 della legge della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «1° luglio 2021» sono sostituite con le seguenti: «1° gennaio 2023».
  11-ter. All'articolo 1 comma 676 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite con le seguenti: «1° gennaio 2023».
  11-quater. Agli oneri derivanti dai commi 11-bis e 11-ter, quantificati in 1781,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 2.132,3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede con quota parte delle maggiori entrate rinvenienti ai sensi del comma 11-quinquies.
  11-quinquies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».