Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Le somme corrispondenti al complesso delle quote del cinque per mille destinate dai contribuenti ai soggetti esclusi dal beneficio sono così ripartite:
a) il 50 per cento è destinato all'associazione di Enti del terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero di aderenti;
b) il 50 per cento è assegnato al Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per finanziare attività informative e formative realizzate dagli Enti del terzo settore in materia di raccolta fondi.
La gestione del Fondo di cui alla lettera b) è definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.».