stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.36.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
3.36.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

  11-bis. L'articolo 2 del decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3, è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

   1. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo le parole: “ricavi” sono aggiunte le seguenti: “derivanti da servizi digitali”;

   b) al comma 41, le parole: “3 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “4 per cento”.

   c) al comma 42, è aggiunto in fine il seguente periodo: “In sede di prima applicazione l'imposta dovuta è versata entro il 16 aprile 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 30 aprile 2021.”».