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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.327.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
3.327.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

  11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 288 a 290 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni di cui al periodo precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  11-ter. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 190, sono così ripartite:

   a) quanto a 700 milioni di euro per l'anno 2021, sono destinate alla regione Lombardia, al fine di ristorare le attività economiche danneggiate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'ordinanza del Ministro della salute del16 gennaio 2021;

   b) quanto alle risorse residue per l'anno 2021, e a 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di ristorare le attività economiche operanti nei settori del commercio al dettaglio, bar e ristorazione, sono destinate alle regioni e alle province autonome e ripartiti in base alla tabella A allegata per l'anno 2022 e con la medesima percentuale di cui alla tabella citata per l'anno 2021.

Tabella A

Riparto risorse
anno 2022

  Piemonte

231.500.490

  Valle d'Aosta

8.180.750

  Liguria

83.698.790

  Lombardia

672.214.300

  Provincia Autonoma Bolzano

42.845.690

  Provincia Autonoma Trento

35.254.200

  Veneto

277.198.800

  Friuli-Venezia Giulia

64.975.300

  Emilia-Romagna

275.086.250

  Toscana

199.635.800

  Umbria

38.823.400

  Marche

70.681.900

  Lazio

337.044.590

  Abruzzo

55.184.250

  Molise

10.745.150

  Campania

183.683.750

  Puglia

127.604.950

  Basilicata

21.641.800

  Calabria

56.099.250

  Sicilia

149.331.490

  Sardegna

58.569.100

3.000.000.000