Dopo comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178:
1) al comma 234, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Se alle operazioni di cui al comma 233 partecipano società controllanti capogruppo tenute a redigere il bilancio consolidato secondo i principi contabili ad esse applicabili, ai fini del periodo precedente per tali società si considerano le attività risultanti dall'ultimo bilancio consolidato disponibile».
2) al comma 235 le parole: «a seguire, le perdite trasferite al soggetto controllante e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile da parte dello stesso» sono sostituite dalle seguenti: «a seguire, le perdite complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante ai sensi dell'articolo 118 del medesimo testo unico»;
3) al comma 238, le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre anni».
11-ter. All'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
11-quater. All'onere derivante dai commi 11-bis e 11-ter, pari a 4,1 milioni di euro per l'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.