Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 23-quinquies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:
«1-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, assicurando il rispetto del potenziale limite finanziario massimo calcolato sulla base dei rapporti di cui al comma 1, lettera a), punto 2), è autorizzata a conferire ulteriori incarichi di livello dirigenziale generale per esigenze organizzative e di funzionamento tale che il rapporto tra personale dirigenziale e personale non dirigente sia non superiore ad 1 su 30.».