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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.319.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
3.319.

  Sopprimere il comma 6.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo articolo, sopprimere il comma 8;

   b) all'articolo 13, sopprimere il comma 14;

   c) all'articolo 14, sopprimere il comma 1;

   d) all'articolo 16, sopprimere il comma 2;

   e) all'articolo 19, comma 1, sostituire le parole da: alla data a: non oltre il con le seguenti: al e, dopo le parole: 31 marzo 2021 aggiungere le seguenti: fatti salvi i diversi termini previsti dai numeri 9-bis, 9-ter, 21-bis e 30-bis dell'allegato medesimo;

   f) all'articolo 19, comma 1, allegato, dopo il numero 9 aggiungere i seguenti:

    9-bis. Articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – fino al 30 giugno 2021.

    Sospensione delle procedure esecutive per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore.

    9-ter Articolo 72, comma 2, lettera b) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – fino al 31 dicembre 2021

    Possibilità per Ministero affari esteri e della cooperazione internazionale ed ICE di avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia.

   g) all'articolo 19, comma 1, allegato, dopo il numero 15 aggiungere il seguente:

    15-bis Articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

    Termine e possibilità svolgimento a distanza assemblee enti e società;

   h) all'articolo 19, comma 1, allegato, dopo il numero 21 aggiungere il seguente:

    21-bis. Articolo 14, commi 1 e 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 – fino al 30 giugno 2021

    Finanziamenti erogati dall'Istituto per il credito sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti;

   i) all'articolo 19, comma 1, allegato, dopo il numero 30 aggiungere il seguente:

    30-bis Articolo 117, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – fino al 31 dicembre 2021.

    Sospensione delle procedure esecutive nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale