Sopprimere il comma 6.
Conseguentemente:
a) al medesimo articolo, sopprimere il comma 8;
b) all'articolo 13, sopprimere il comma 14;
c) all'articolo 14, sopprimere il comma 1;
d) all'articolo 16, sopprimere il comma 2;
e) all'articolo 19, comma 1, sostituire le parole da: alla data a: non oltre il con le seguenti: al e, dopo le parole: 31 marzo 2021 aggiungere le seguenti: fatti salvi i diversi termini previsti dai numeri 9-bis, 9-ter, 21-bis e 30-bis dell'allegato medesimo;
f) all'articolo 19, comma 1, allegato, dopo il numero 9 aggiungere i seguenti:
9-bis. Articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – fino al 30 giugno 2021.
Sospensione delle procedure esecutive per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore.
9-ter Articolo 72, comma 2, lettera b) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – fino al 31 dicembre 2021
Possibilità per Ministero affari esteri e della cooperazione internazionale ed ICE di avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia.
g) all'articolo 19, comma 1, allegato, dopo il numero 15 aggiungere il seguente:
15-bis Articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Termine e possibilità svolgimento a distanza assemblee enti e società;
h) all'articolo 19, comma 1, allegato, dopo il numero 21 aggiungere il seguente:
21-bis. Articolo 14, commi 1 e 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 – fino al 30 giugno 2021
Finanziamenti erogati dall'Istituto per il credito sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti;
i) all'articolo 19, comma 1, allegato, dopo il numero 30 aggiungere il seguente:
30-bis Articolo 117, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – fino al 31 dicembre 2021.
Sospensione delle procedure esecutive nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale