Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Per le imprese del comparto turistico, come individuate dall'articolo 61, comma 2, lettere a), l), m) e r) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021.