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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.300.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
3.300.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

  10-bis. Per garantire più efficientemente il divieto disposto dall'articolo 24, commi 20, 21 e 22 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare il controllo di ingresso nelle aree indicate all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nonché facilitare i controlli di pubblica sicurezza, dal 1° gennaio 2021 l'accesso a dette aree è consentito esclusivamente tramite presentazione di un valido documento di riconoscimento. Al fine di rendere più celeri le procedure di accesso e quelle di controllo, con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il 31 marzo 2021 sono disciplinate le modalità di controllo dell'ingresso della clientela a dette aree e gli obblighi cui sono tenuti i titolari degli esercizi. Conseguentemente, l'articolo 9-quater del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato.
  10-ter. Per disincentivare le condotte elusive del divieto di ingresso ai minori alle aree dedicate al gioco con vincita in denaro, all'articolo 7, comma 8 del predetto decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le parole: «è punita ai sensi dell'articolo 24, commi 21 e 22, del predetto decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011» sono sostituite dalle seguenti: «è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro dieci mila a euro quaranta mila».