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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.3.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
3.3.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. I provvedimenti di revoca di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, recante «Norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130», conseguenti al raggiungimento e/o al mantenimento di un volume di attività finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro, sono sospesi sino al 31 dicembre 2022.

ident. 3.175.3.8.