Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Per i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che abbiano subito una riduzione del fatturato e dei corrispettivi, nell'anno 2020 superiore a un terzo dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, sono sospesi i termini che scadono nel primo semestre 2021 relativi:
a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;
b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto. I versamenti sospesi ai sensi del presente comma sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 15 settembre 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 15 settembre 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.