Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Le disposizioni dell'articolo 163 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 sono prorogate per gli importi dovuti per i periodi contabili dei mesi di marzo e aprile 2021. I soggetti obbligati sono autorizzati a versare gli importi relativi ai mesi di marzo e aprile 2021 entro il 30 settembre 2021, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno.