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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.267.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
3.267.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Gli enti locali possono non applicare per l'anno 2021 il canone di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sulla base di una apposita deliberazione da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021. Nei casi di adozione della deliberazione di cui al precedente periodo, i termini di cui al comma 847 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019 sono prorogati di un anno.
  4-ter. Per l'anno 2021 i prelievi relativi sull'occupazione di spazi pubblici a qualsiasi titolo gravanti sugli operatori dei mercati, anche su aree attrezzate e del commercio su suolo pubblico sono ridotti del 60 per cento. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con dotazione di 60 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

ident. 3.92.3.192.