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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.252.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
3.252.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:

   «d-ter) ai proprietari o ai gestori delle unità immobiliari adibite a strutture ricettive alberghiere, a strutture ricettive all'aria aperta ed a strutture ricettive extralberghiere».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite massimo pari a 2.500 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 30 giugno 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni per l'anno 2021. Entro la data del 30 settembre 2021, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2021 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.