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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.25.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
3.25.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

  11-bis. All'articolo 1, comma 636, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: «, e il divieto di trasferimento dei locali» fino al termine della medesima lettera sono soppresse.
  11-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, aggiorna con proprio decreto i limiti previsti dall'articolo 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, al fine di renderli coerenti con l'attuale situazione del mercato e riconoscere adeguate economie di scala agli operatori.