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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.242.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
3.242.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. All'articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «500.000 lire» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 euro». All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:

    1) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

    2) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.