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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.212.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
3.212.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. All'articolo 2-bis del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale obbligo è altresì assolto dalle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, hanno esercitato la facoltà di adottare sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, fino alla data di adesione ad un sistema di tutela istituzionale di cui allo stesso articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, dall'adesione delle stesse al Fondo temporaneo di cui al presente comma.»;

   b) il comma 3 è sostituito dal seguente comma:

   «3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L'adesione di una banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell'adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell'adesione dell'ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le capogruppo dei gruppi bancari cooperativi e con l'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, convocano l'Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso».

ident. 3.14.