Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché dell'articolo 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle giurisdizioni speciali non contemplate dai predetti decreti legge.