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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.20.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
3.20.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti commi:

  10-bis. All'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 dicembre 2020», ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e le parole: «1° gennaio 2021», ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».
  10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, valutati in euro 330 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.