Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. In deroga agli articoli 2435 e 2615-bis del codice civile, i bilanci e gli atti collegati sono redatti e depositati presso il registro delle imprese entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale. La disposizione di cui al periodo precedente si applica alle situazioni patrimoniali redatte e depositate presso l'ufficio delle imprese entro il 30 giugno 2021.