Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per l'esercizio 2021, gli enti locali accantonano al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nella missione «Fondi e accantonamenti» un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'aggiornamento dei principi contabili.