Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, tenuto conto dell'emergenza determinatasi su tutto il territorio nazionale al fine del contenimento e della gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui all'articolo 222, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato a sei dodicesimi per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modifiche e integrazioni.