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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.161.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
3.161.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso, dovuti per le acque destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323.
  7-ter. L'imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021 dalle aziende alberghiere e turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge con la legge 18 dicembre 2020, n. 176.
  7-quater. Agli oneri derivanti dai commi 7-bis e 7-ter, valutati in 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

ident. 3.270.