Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 807, alla lettera a), le parole: «2.500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.500.000 euro»;
b) al comma 808, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022».