stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.15.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
3.15.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

  7-bis. In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento della spesa affrontata per le spese derivanti dalla sostituzione delle schede di gioco di cui all'art. 1 comma 732, della legge n. 160 del 2019, fino ad un massimo del 20 per cento del fatturato del 2019 per ogni singolo beneficiario. Agli oneri di cui al presente comma, nel limite di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.