Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, sostituire le parole: 31 marzo 2021 con le seguenti: 31 luglio 2021;
b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. I termini per lo svolgimento dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 2, commi 2 e 8, del decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220, in scadenza al 31 dicembre 2020, sono prorogati di 90 giorni.;
c) dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. In considerazione dei limiti e delle restrizioni introdotte a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le società cooperative di consumo di cui all'articolo 17-bis, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non procedono all'esclusione dei soci che non abbiano soddisfatto, nell'anno 2020, i requisiti previsti dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 18 settembre 2014.