Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. In considerazione dei gravi effetti sull'attuazione dei programmi urbanistici determinati dalla fase emergenziale per epidemia COVID-19, nonché al fine di mantenere condizioni agevolative per l'accesso al mercato immobiliare, all'articolo 2, comma 23, primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «sei anni», introdotte dall'articolo 6 comma 6 del decreto-legge n. 102 del 2013, convertito in legge n. 124 del 2013, sono sostituite dalle seguenti: «undici anni».