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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.137.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2845

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021  [ apri ]
3.137.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Dopo l'articolo 9-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è aggiunto il seguente:

«Art. 9-sexies.
(Cancellazione della TARI per il 2021 per le imprese del comparto turistico)

   1. Per le imprese del comparto turistico, come individuate dall'articolo 61, comma 2, lettere a), l), m) e r) del decreto-legge 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021.
   2. Al fine di ristorare i comuni del mancato gettito derivante dall'attuazione del presente articolo, per l'anno 2021 è autorizzata una spesa di 187,3 milioni di euro, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».