Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. All'articolo 54, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea sostituire le parole: «Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge» con le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022»;
b) alla lettera a) dopo le parole: «, ai liberi professionisti,» inserire le seguenti: «inclusi tutti i soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27».
11-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 11-bis, il fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 300 milioni per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.