Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, è sospesa fino al 31 dicembre 2022.
5-ter. Ai fatti commessi dal 1° gennaio 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 159 e 160 del codice penale nella formulazione vigente alla data del 31 dicembre 2019.