Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 4, comma 1, lettera a) dopo le parole: «si deve tener conto delle percentuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate» sono aggiunte le seguenti: «A partire dall'anno 2020 e successivi, fino al termine della pandemia da Covid-19 dichiarato dalle competenti autorità, non si tiene conto delle percentuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate per i dipendenti in cassa integrazione guadagni, con contratti di solidarietà, a tempo parziale e per quelli beneficiari dell'assegno ordinario erogato dal Fondo d'Integrazione Salariale a seguito di domanda espressa con causale “emergenza COVID-19” ai sensi dell'articolo 19, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18».
b) all'articolo 6, comma 1, lettera a) dopo le parole: «si tiene conto delle percentuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate» sono aggiunte le seguenti: «A partire dall'anno 2020 e successivi, fino al termine della pandemia da COVID-19 dichiarato alle competenti autorità, non si tiene conto delle percentuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate per i dipendenti in cassa integrazione guadagni, con contratti di solidarietà, a tempo parziale e per quelli beneficiari dell'assegno ordinario erogato dal Fondo d'Integrazione Salariale a seguito di domanda espressa con causale “emergenza COVID-19” ai sensi dell'articolo 19, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18».